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martedì 2 agosto 2011

AGOSTO 2011 NOVITA' E SCADENZIARIO DEL MESE

A.C.
ADRI CESARONI
Studio Cesaroni
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

66050 SAN SALVO (CH) VIA STADIO N. 48 TEL. 0873 342994/344979 FAX 0873 341673 CELL. 349 5907356 – WEB STUDIOCESARONI.COM - EMAIL: INFO@STUDIOCESARONI.COM - P. IVA 01757460694 COD. FISC. CSR DRA 58T22 Z130J


CIRCOLARE N. 8/2011



AGGIORNAMENTO SULLE ULTIME NOVITA’ FISCALI



Rinvenimento di contabilità “informale”

Sentenza Corte Cassazione 5.7.2011, n. 14770 Costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati in contabilità, che legittima l’accertamento induttivo, il rinvenimento di una contabilità “informale”, tenuta su un brogliaccio ovvero di agende, block notes, matrici di assegni, estratti c/c bancari.


Autotrasportatori e violazioni sicurezza stradale


Circolare Agenzia Entrate 6.7.2011, n. 31/E Sono stati forniti chiarimenti in merito alle sanzioni applicabili, ai sensi dell’art. 83-bis, DL n. 112/2008, agli autotrasportatori di cose per conto terzi che violano le norme in materia di sicurezza stradale e regolarità del mercato.
Tra le sanzioni è prevista, la sospensione di 1 anno dalla fruizione delle agevolazioni fiscali.


Comunicazione “black list”


Risoluzione Agenzia Entrate 6.7.2011, n. 71/E L’obbligo di comunicazione delle operazioni c.d. “black list” opera anche per quelle poste in essere nei confronti di un soggetto avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato ancorché lo stesso operi in un Paese non incluso nella black list attraverso l’identificazione diretta, ovvero, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E, tramite un rappresentante fiscale.


Interessi di mora automatici secondo semestre 2011


Comunicato MEF 18.7.2011 È stato pubblicato sulla G.U. 18.7.2011, n. 165 il Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2011:
– 8,25% (1,25% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;
– 10,25% (1,25% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.


Incasso caparra e evasione fiscale

Sentenza Corte Cassazione 18.7.2011, n. 28221 Ai fini della contestazione del reato di evasione fiscale non può essere “considerata” la caparra incassata da un’impresa edile alla stipula del preliminare di vendita.
La stessa infatti non concorre alla formazione del reddito fino alla conclusione del contratto definitivo.





COMMENTI
LE NOVITÀ DEL “DECRETO SVILUPPO”

Il 13.7.2011 è entrata in vigore la legge di conversione del c.d. “Decreto sviluppo”, le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito esaminate

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA
È istituito, sperimentalmente per il 2011 e 2012, un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università o Enti pubblici di ricerca ovvero in altre strutture individuate con apposito Decreto.

CREDITO D’IMPOSTA ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO
A favore dei datori di lavoro (imprese / lavoratori autonomi) che incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia nei 12 mesi successivi al 14.5.2011 è previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti:
 nei 12 mesi successivi all’assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti “svantaggiati”;
 nei 24 mesi successivi all’assunzione se il nuovo lavoratore rientra tra i soggetti “molto svantaggiati”.

CREDITO D’IMPOSTA “VISCO SUD”
È stato disposto il rifinanziamento dell’agevolazione c.d. Visco-sud che prevede il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

ESONERO COMUNICAZIONE P.S. PER CESSIONE DI IMMOBILI
È previsto che in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari la registrazione del relativo contratto “assorbe” l’obbligo di presentare all’Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.

TENUTA DIGITALE DEI LIBRI CONTABILI
Relativamente alla tenuta dei libri, registri e scritture contabili con modalità informatica è previsto che:
 l’apposizione della marca temporale e della firma digitale dell’imprenditore (o di un suo delegato) sui documenti deve essere assolta “almeno una volta l’anno” anziché, come previsto in precedenza, “ogni tre mesi”.
Di conseguenza, è stato anche modificato da 3 mesi ad 1 anno il riferimento temporale della mancata esecuzione di registrazioni che comporta l’apposizione della firma digitale e della marca temporale all'atto di una nuova registrazione, con conseguente allineamento tra le modalità, cartacea e digitale, di tenuta dei libri / registri contabili;
 per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento di natura tributaria, il termine per l’apposizione della marca temporale e della firma digitale opera secondo le disposizioni in materia di conservazione digitale in esse contenute.

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE MEDIANTE “COMUNICA
È previsto che per l’avvio di un’attività d’impresa qualificata “artigiana”, il soggetto interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante ComUnica.
Per effetto di tale dichiarazione l’impresa è iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane ed annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI
Sono introdotte alcune limitazioni alla frequenza e alla durata dei controlli amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente.
In particolare è disposto che “al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese” l’attività di controllo di natura amministrativa nei confronti delle PMI deve essere programmata e concertata dai vari soggetti interessati, secondo le modalità che saranno definite con un apposito Decreto.
È inoltre previsto che il periodo di permanenza presso la sede dell’impresa e l’eventuale proroga non può superare i 15 giorni “lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre” (intesi come giorni di presenza effettiva) in tutti i casi in cui la verifica sia svolta nei confronti di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi.

COMUNICAZIONE ANNUALE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO
È soppresso l’obbligo di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di lavoratori dipendenti e pensionati.
Pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono.
La mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al dipendente / pensionato delle sanzioni da € 258 a € 2.065.
DETRAZIONE IRPEF 36%
Ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, sono abrogati gli obblighi:
 di invio della comunicazione di inizio lavori. Tale obbligo è comunque sostituito:
• dall’indicazione nel mod. UNICO:
– dei dati catastali identificativi dell’immobile;
– degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, conduttore);
– degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
• dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento;
 dell’indicazione in fattura del costo della manodopera.

INCREMENTO LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
È stabilito l’aumento del limite di ricavi il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la tenuta della contabilità semplificata:
ATTIVITÀ VECCHIO LIMITE NUOVO LIMITE
Prestazioni di servizi € 309.874,14 € 400.000
Altre attività € 516.456,90 € 700.000

Non sono stati modificati i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale che rimangono fissati a € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività.

DEDUCIBILITÀ COSTI NON SUPERIORI A € 1.000
È stabilito che le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura le spese a condizione che le stesse siano:
riferite a contratti a corrispettivi periodici;di competenza di 2 periodi d’imposta;
di ammontare non superiore a € 1.000.

ELENCHI CLIENTI / FORNITORI
È stabilito l’esonero dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora sussista l’obbligo di certificazione mediante ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.

COMUNICAZIONE DI DATI GIÀ IN POSSESSO DEL FISCO / ENTI PREVIDENZIALI
È previsto che i contribuenti non sono tenuti a fornire all’Amministrazione finanziaria / Enti previdenziali dati di cui questi ultimi siano già in possesso o che possono essere direttamente acquisiti da altre Amministrazioni.

“TRASFORMAZIONE” RIMBORSI D’IMPOSTA RICHIESTI IN DICHIARAZIONE
È prevista la possibilità di “trasformare” la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF / IRES / IRAP), espressa dal contribuente nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che:
• il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte;
• sia presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando i modelli previsti per il periodo d’imposta cui la stessa si riferisce.

RINVIO VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SCADENTI IN GIORNI FESTIVI
È stabilito che i versamenti / adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematica.
Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presentazione dei modd. INTRA, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

ESONERO COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE
È prevista l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese / lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.Va evidenziato che non disponendo di un documento equiparato alla fattura non dovrebbe essere possibile detrarre l’IVA connessa con tali spese.

SOSPENSIONE GIUDIZIALE ATTI ESECUTIVI
È prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza dell’esecutività degli avvisi di accertamento. Pertanto gli avvisi di accertamento per II.DD., IRAP e IVA, notificati dall’1.10.2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi dovranno contenere l’intimazione al pagamento delle somme entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di proposizione del ricorso, del 50% dell’imposta accertata.

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI
Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni sono previste:
• la possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a € 2.000 senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
• la necessità di prestare la garanzia soltanto se l’importo complessivo delle rate successive alla prima supera € 50.000 (dall’individuazione dell’ammontare è escluso l’importo della prima rata);
• l’esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.
È infine previsto che gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

DISTRUZIONE BENI E ATTESTAZIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
È innalzato da € 5.164,57 a € 10.000 il limite del valore dei beni il cui mancato superamento consente, nell’ipotesi di distruzione degli stessi e al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini IVA, di attestare tale evento mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO MENSILE
È aumentato da € 154,94 a € 300 l’importo delle fatture emesse / ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile, nel quale sono riportati i numeri, attribuiti dal cedente / prestatore o dall’acquirente / committente, delle fatture cui lo stesso si riferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’IVA, distinti per aliquota. Tale possibilità è estesa anche alle autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

ALIQUOTA IVA SOMMINISTRAZIONE GAS
È fissata nella misura del 10% l’aliquota IVA per la somministrazione, fino a 480 mc, di gas naturale per la combustione a fini civili.

DEPOSITI FISCALI / DOGANALI
In relazione ai depositi fiscali e doganali sono previsti:
 l’estensione dell’obbligo di conservazione di un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione anche per i beni estratti che sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'IVA;
 la possibilità di effettuare senza pagamento dell’IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA soltanto previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta stessa;
 l’obbligo, da parte del soggetto che procede all’estrazione, di comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione IVA, anche al fine dello svicolo della garanzia.

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È prevista la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2012 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all’1.7.2011 nonché al versamento dell’imposta sostitutiva (2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

RICONOSCIMENTO RURALITÀ IMMOBILI
È prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ex art. 9, DL n. 557/93, mediante presentazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale. Tale richiesta di variazione:
 è volta all’attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale;
 va presentata entro il 30.9.2011 allegando un’autocertificazione nella quale l’interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

RINEGOZIAZIONE MUTUI ACQUISTO / RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONI
È prevista la possibilità, da parte dei soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario di importo originario non superiore a € 200.000 per l’acquisto / ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e rata variabile, di rinegoziare il mutuo con applicazione di un tasso annuo nominale fisso.


SCADENZARIO
Mese di AGOSTO 2011

Il DPCM 12.5.2011 ha disposto la consueta “proroga di Ferragosto” prevedendo che gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 scadenti nel periodo 1.8 – 20.8.2011 possono essere effettuati entro il 20.8 senza maggiorazione. Peraltro, considerato che il 20.8 cade di sabato, il termine è ulteriormente differito al 22.8.2011.
Non sono interessati dalla proroga al 22.8, e pertanto vanno eseguiti entro il 5.8, i versamenti relativi al mod. UNICO scadenti, a seguito della proroga, entro tale data (versamenti con la maggiorazione dello 0,40% in unica soluzione ovvero della prima rata).
Sono invece interessati dalla proroga e vanno quindi effettuati entro il 22.8 anche i versamenti delle rate successive alla prima la cui scadenza cade nel periodo 1.8 – 20.8.

Venerdì 5 agosto

MOD. UNICO 2011
PERSONE FISICHE Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• IRPEF (saldo 2010 e primo acconto 2011);
• addizionale regionale IRPEF (saldo 2010);
• addizionale comunale IRPEF (saldo 2010 e acconto 2011);
• imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%) e contribuenti minimi (20%, saldo 2010 e primo acconto 2011);
• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;
• contributi IVS (saldo 2010 e primo acconto 2011);
• contributi Gestione separata INPS (saldo 2010 e primo acconto 2011);
• contributi CIPAG (soggettivo e integrativo 2010) eccedenti il contributo minimo.

MOD. UNICO 2011
SOCIETÀ DI PERSONE

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. UNICO 2011
SOCIETÀ DI CAPITALI ED
ENTI NON COMMERCIALI

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:
• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRES (saldo 2010 e primo acconto 2011);
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2009 e 2010. In caso di riallineamenti posti in essere in esercizi precedenti vanno altresì versate le rate successive alla prima;
• imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2010 da quadro EC;
• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.

MOD. IRAP 2011

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE Versamento dell’IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011), con la maggiorazione dello 0,40%, da parte delle persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare.

STUDI DI SETTORE
ADEGUAMENTO Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2010 (codice tributo 6494) e dell’eventuale maggiorazione del 3% prevista per gli studi “vecchi” (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

DIRITTO ANNUALE CCIAA

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA 2011 (codice tributo 3850).

RIVALUTAZIONE
IMMOBILI D’IMPRESA

SOGGETTI CHE BENEFICIANO
DELLA PROROGA E PERSONE FISICHE • Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d’impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824);
• Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l’affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione.

IRPEF
CEDOLARE “SECCA” Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della prima rata dell’acconto, pari al 40% dell’85% dell’imposta sostitutiva (21% - 19%) dovuta per il 2011 sul reddito fondiario (senza deduzioni) dell’immobile ad uso abitativo locato.

Lunedì 22 agosto

IVA
CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di luglio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE • Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell’imposta dovuta;
• Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

IVA
DICHIARAZIONI D’INTENTO Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio.

IVA
CREDITO TRIMESTRALE Presentazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
Si rammenta che l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 del credito IVA trimestrale per importi superiori a € 10.000 annui può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. Pertanto, la presentazione del modello effettuata entro tale data anziché entro il 31.7 comporta lo slittamento dal 16.8 al 16.9 del termine a decorrere dal quale è possibile utilizzare il credito in compensazione.

IVA
ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI E TRIMESTRALI Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative:
• a giugno, da parte dei soggetti mensili;
• al secondo trimestre, da parte dei soggetti trimestrali.

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE
OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS
DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

INPS
CONTRIBUTI IVS Versamento della seconda rata fissa per il 2011 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

INPS
GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

MOD. 770/2011 SEMPLIFICATO Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Semplificato relativo al 2010.

MOD. 770/2011 ORDINARIO Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 Ordinario relativo al 2010.

MOD. UNICO 2011
MOD. IRAP 2011
SOCIETÀ DI CAPITALI ED
ENTI NON COMMERCIALI Termine entro il quale effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nel mese di giugno (entro il 29.6.2011 per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.) i versamenti relativi a:
• saldo IVA 2010 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
• IRES / IRAP (saldo 2010 e primo acconto 2011).

ENASARCO
VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

Giovedì 25 agosto

IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).

Mercoledì 31 agosto

INPS
DIPENDENTI Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio.
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

IVA
ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative a luglio (soggetti mensili).

lunedì 30 maggio 2011

DECRETO SVILUPPO

CIRCOLARE N. 5/2011


DECRETO SVILUPPO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che prevede misure diverse finalizzate allo sviluppo e al rilancio
dell’economia. In sintesi riepiloghiamo le principali misure.

È istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca.
Il credito di imposta compete in 3 quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l’importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010.



Ai datori di lavoro che, nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto,aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti “svantaggiati” nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso, per ogni nuovo
lavoratore assunto, un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione.


Per incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di 90 anni, che si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree occupate da edificazioni già esistenti, aventi qualunque destinazione d’uso, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni
possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie.
Il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene, previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del Demanio sulla base dei valori di mercato e previo accatastamento delle edificazioni.


Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale,
di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni.



Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente numerose modificazioni. In particolare, i lavori
di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, senza gara, adottando procedure di negoziazione più snelle, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a € 500.000, ad almeno 10 soggetti e, per lavori di importo inferiore a € 500.000, ad almeno 5 soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.



Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente, fra le quali:
- introduzione del ”silenzio assenso” per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
- tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi, ossia la “cessione di cubatura”;
- la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza;
- per gli edifici adibiti a civile abitazione l’”autocertificazione” asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione “acustica”;
- l’obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
- esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
- legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane.


Le Regioni approvano, entro 60 giorni, specifiche leggi che prevedano:
- il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- l’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
Gli interventi non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.


Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti, in particolare, sulle piccole e medie imprese sono apportate le modificazioni che seguono:
- per una corretta applicazione della normativa europea, le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini;
conseguentemente, non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
- le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi;
altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato;
- riduzione degli adempimenti concernenti l’utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
- facoltà di effettuare “on line” qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;
- per i trasporti eccezionali, l’attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da una autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata.


Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, “in borghese”.


Abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.


Abolite le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della detrazione del 36%.


Il regime di contabilità semplificata è esteso a € 400.000 di ricavi, per le imprese di servizi, e a € 700.000 di ricavi per le altre imprese.
I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a € 1.000, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura; in particolare, i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d’imposta divengono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a € 1.000.



È abolito l’obbligo della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a € 3.000 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat.



I contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali, ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni.



La richiesta per rimborso d’imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.



I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.



Abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.



In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all’esecuzione fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni dalla notifica dell’istanza.
La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.



Abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata.


Innalzamento a 10.000 euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.


Innalzamento a 300 euro dell’importo per riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.


È del 10% l’aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato).


Sarà possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.07.2011, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.
Entro il 30.06.2012 dovrà essere asseverata la perizia e versata l’imposta sostitutiva. È stata disciplinata la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione della precedente rivalutazione dei medesimi beni.



È stata rafforzata la disciplina del cosiddetto “patto di famiglia”, per favorire la continuità nell’esercizio delle imprese. In particolare, l’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie può anche ricevere la titolarità dei beni alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione sospensiva non retroattiva, anche successivi alla morte dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni societarie.
L’assegnatario può anche essere designato da un terzo nominato dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie, tra più persone, indicate dall’imprenditore o dal titolare di partecipazioni societarie ovvero appartenenti a determinate categorie, indicate dallo stesso imprenditore o titolare di partecipazioni societarie.



Il contratto di inserimento si applica alle donne, di qualsiasi età, prive di un regolare impiego da almeno 6 mesi.



Il tasso soglia per l’usura è calcolato aumentando del 25% il tasso medio rilevato dalla Banca d’Italia, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

CIRCOLARE AGGIORNAMENTO MAGGIO

CIRCOLARE N. 6/2011


CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO



COMPENSAZIONI IVA Circ. Ag. Entrate 19.04.2011, n. 16/E


La compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. In applicazione di questo principio di carattere generale, il credito risultante dalla dichiarazio-ne Iva relativa all’anno d’imposta 2009 – per la parte chiesta in compensazione e non utilizzata nel corso dell’anno so-lare 2010 – può continuare ad essere utilizzato anche nel corso dell’anno solare 2011, fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010.
Le compensazioni del credito Iva relativo all’anno d’imposta 2009, effettuate nel corso dell’anno solare 2011, concorro-no al raggiungimento dei limiti di compensabilità stabiliti dall’art. 10 del D.L. 78/2009, in continuità con quelle effettuate nel corso dell’anno solare 2010. Infatti, i predetti limiti sono da intendersi come riferiti all’anno di maturazione del credi-to e non all’anno solare di utilizzo in compensazione. Il plafond di riferimento, pertanto, è unico indipendentemente dall’anno in cui avviene l’utilizzo.


AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CAUSE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Ris. Ag. Entrate 18.04.2011, n. 48/E

Il regime di esenzione dalle imposte di bollo e di registro, prevista per gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non superiore a 1.033 euro, deve trovare applicazione limitatamen-te agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario, in sede di appello, avverso i predetti provvedimenti.


NUOVO CANALE DI ASSISTENZA PER LE COMPENSAZIONI IVA Circ. Ag. Entrate 19.04.2011, n. 16/E

I contribuenti e i professionisti abilitati, dotati di posta elettronica certificata, possono scrivere a dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it per ricevere assistenza sulle compensazioni Iva. In particolare, il canale è a disposizione per chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di cre-diti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione.






PRESTAZIONE GARANZIA IVA DI GRUPPO Ris. Ag. Entrate 21.04.2011, n. 49/E


Le eccedenze dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA della società controllante o delle società controllate, compensate in tutto o in parte con i debiti IVA delle altre società partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, devono essere garantite ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/1972.
Le diverse tipologie di garanzia previste (cauzione in titoli di Stato o comunque garantiti dallo Stato, fideiussione rila-sciata da un’azienda o istituto di credito, polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, ovvero assunzione diretta da parte della capogruppo/controllante, ove possibile), sono alternative tra loro, con la conseguenza che il richiedente può liberamente scegliere tra esse quella che ritiene di prestare.


CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GEOMETRI Comunicato Ag. Entrate 28.04.2011

Con la nuova sezione nel quadro RR del modello Unico i geometri possono determinare l’ammontare dei contributi pre-videnziali e assistenziali dovuti alla propria cassa ed effettuare i relativi pagamenti, anche in compensazione, mediante il modello F24 in via telematica.

AZIONI POSITIVE PER LA FLESSIBILITÁ DEL LAVORO G.U. 3.05.2011, n. 101

Il D.P.R. 277/2010 concede benefici a favore delle aziende i cui accordi contrattuali prevedono azioni positive per la fles-sibilità dell’orario di lavoro, con particolare riferimento ai progetti volti a consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro (part-time reversibile, tele-lavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato), con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad 8 anni di età o fino a 12 anni, in caso di affidamento o di adozione.


RIFORMA DELL’APPRENDISTATO Comunicato Min. Lavoro


Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta del 5.05.2011, ha approvato uno schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al Governo dalla L. 247/2007 in materia di previdenza, lavoro e competitività, per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.
Il decreto, in particolare, prevede la definizione di 3 tipologie di contratto: l’apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età; l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale; l’apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.

VIOLAZIONI CATASTALI Circ. Territorio 29.04.2011, n. 4

Dal 1.05.2011 è stato quadruplicato l’importo minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei me-desimi. Pertanto, dal 1.05.2011 i predetti importi, minimo e massimo, passano, rispettivamente da euro 258,00 a euro 1.032,00 e da euro 2.066,00 a euro 8.264,00.

TRACCIABILITÁ DEGLI APPALTI Comunicato AVCP 2.05.2011

Dal 2.05.2011 è disponibile il nuovo servizio ad accesso riservato Smart CIG, tramite il quale le stazioni appaltanti pos-sono ottenere i Codici Identificativi Gara in modalità semplificata o carnet di 50 certificati. Il codice ottenuto con il nuovo sistema può essere utilizzato per contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro e per contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, o mediante procedura ne-goziata senza previa pubblicazione del bando e per contratti esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del Codice.

ENERGIA FOTOVOLTAICA (Disponibile testo Decreto in Studio)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che ridefinisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica. Il provvedimento prevede dei benefici per le installazioni finalizzate alla sostituzione di amianto, per la realizzazione di impianti in aree da bonifica-re o soggette a recupero ambientale e per i moduli su barriere fonoassorbenti.

SISTRI

CIRCOLARE N. 7/2011



S i s t r i

E' stato raggiunto un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali Confindustria e Rete Imprese per rimodulare l'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Secondo l'intesa raggiunta l'entrata in vigore del SISTRI avverrà con la seguente tempistica:
- il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
- il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

mercoledì 2 febbraio 2011

Circolare informativa n.1/2011

CIRCOLARE N. 1/2011

Imposte e Tasse
A supporto dell’accertamento sintetico interverranno i nuovi obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti e una maggiore compartecipazione da parte dei Comuni. La selezione dei contribuenti da sottoporre a controlli sarà sempre più incentrata sull’utilizzo delle banche dati e di un “rating” di rischio di ciascun soggetto, variabile a seconda di alcuni parametri che si sono affinati nel tempo.
Oltre alle persone fisiche nel 2011 l’Amministrazione finanziaria terrà alta l’attenzione sulle imprese, iniziando con quelle “apri e chiudi” e quelle in perdita costante, per proseguire con le verifiche sulle compensazioni, ulteriormente limitate in presenza di ruoli non pagati.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Per effetto di un accordo siglato nei giorni scorsi a Roma dal direttore generale della Società di
riscossione nazionale, Marco Cuccagna, dal presidente della Federazione italiana tabaccai,
Giovanni Risso e, dall'amministratore delegato di Banca Itb, Francesco Marrara, anche le
tabaccherie diventano "sportelli" per il pagamento delle cartelle di Equitalia.
I cittadini potranno così usufruire di ben 11.782 tabaccherie abilitate al servizio di pagamento
tramite il bollettino precompilato allegato alla cartella di riscossione (Rav), per saldare i loro debiti
fiscali e contributivi. L'apertura dei nuovi punti, presso i quali è possibile effettuare i pagamenti,
uniti agli sportelli dell'Agente della riscossione e a quelli di banche e poste, mette a disposizione
dei contribuenti una rete estesa su tutto il territorio nazionale
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E’ scattato il 1° gennaio 2011 il monitoraggio delle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000
euro, che dovranno essere analiticamente comunicate all'Agenzia delle Entrate. Fino al 30 aprile
prossimo la rilevazione è limitata alle transazioni con obbligo di fattura, mentre dal 1° maggio
dovrà essere estesa a tutte le operazioni di importo superiore a 3.600 euro, IVA compresa, per
le quali non esiste obbligo di fattura (e quindi con scontrino o ricevuta fiscale). L'adempimento
della comunicazione, finalizzato non solo al controllo di imprese e lavoratori autonomi, ma anche
alla rilevazione delle spese dei consumatori per verificare la congruità delle dichiarazioni dei
redditi ed avviare eventualmente l'accertamento sintetico, è stato istituito dall'art. 21 del D.L.
78/2010, le cui disposizioni sono state attuate dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento del
22 dicembre 2010
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Per effetto dell'articolo 31 del Dl 78/2010, da sabato scorso è operativo
il divieto fino a corrispondenza dei ruoli erariali non assolti nei termini. In
sostanza il decreto, all' articolo 31, introduce a decorrere dal 1º gennaio
2011, il divieto di compensazione dei crediti tributari con i debiti iscritti a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori per importi superiori ad euro 1.500 e
per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
In merito all’esatta individuazione delle tipologie di compensazioni bloccate,
la norma sopra richiamata disciplina, nella sostanza, il principio in base al quale
un contribuente che è creditore nei confronti dell'erario ma, nello stesso tempo,
deve all'erario delle somme definitivamente «cristallizzate» non può procedere
a compensare ulteriori debiti con i crediti a disposizione.
Il limite del divieto è rappresentato :
Dall'importo quantitativo del debito relativo alle imposte erariali che deve
essere superiore a 1.500 euro;
Dal fatto che il debito sia stato iscritto a ruolo e scaduto. È il caso della
cartella esattoriale notificata da più di 60 giorni;
Dal fatto che il blocco delle compensazioni opera soltanto con riferimento ai
crediti erariali. Con la conseguenza che, laddove vi siano dei crediti Inps, gli
stessi potranno essere tranquillamente utilizzati.
Possiamo pertanto affermare che idealmente, il blocco in questione opera con
riferimento alla sezione erario del modello F24 di versamento e non al di fuori di
questa ipotesi.
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Diritto del lavoro
Dal 1.01.2011 le domande relative a molti servizi erogati dall’Inps dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica,
L’obiettivo è quello di rendere disponibile in rete, attraverso un processo graduale improntato alla semplificazione, la totalità dei servizi nei prossimi 2 anni.

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L’Inps, con la circolare n. 164/2010, ha annunciato che i lavoratori pubblici e privati possono attivare un’opzione per ricevere le attestazioni di malattia presso la propria casella di posta elettronica certificata.

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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31.12.10, n. 305 il DPCM 30.11.2010 per l’ingresso in Italia di circa 100 mila lavoratori extracomunitari. Il provvedimento chiarisce che saranno 3 i click day previsti. Si inizia il 31.01.11 per i cittadini da Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria; il 20.02.11 toccherà alle assistenti familiari, mentre l’ultima finestra è il 3.02.11 e riguarda la conversione per lavoro subordinato dei permessi.
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Varie
Con introduzione della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) in edilizia, sono stati rivisti i nuovi titoli che ridisegnano il quadro generale delle penalità. Le responsabilità e le sanzioni sono variabili a seconda dei soggetti coinvolti e del titolo abilitativo richiesto.

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Scade il 15.02.2011 il termine per accedere ai 915 milioni di euro stanziati per finanziare aggregazioni tra imprese, università ed enti di ricerca che presentino piani di sviluppo strategico di filiere scientifico-tecnologiche di eccellenza, nonché la creazione, il potenziamento e lo sviluppo di laboratori pubblico-privati.
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giovedì 9 dicembre 2010

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 29








Imposte e Tasse

La Corte di Cassazione, con la sentenza 12.11.2010, n. 22976, ha precisato che anche qualora sia pagata la sanzione ridotta ad 1/4, nei 60 giorni dall’irrogazione della medesima, non è possibile evitare la chiusura dell’esercizio commerciale disposta per mancata emissione dello scontrino fiscale.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Dal 15.11.2010 è possibile avvalersi della sospensione fino a 18 mesi delle rate del mutuo per le famiglie in difficoltà. Chi possiede i requisiti, infatti, può presentare alla propria banca la richiesta di adesione al fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Le motivazioni possono essere: perdita del posto di lavoro (con assenza non inferiore a 3 mesi di un nuovo rapporto di lavoro), morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare, pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per un importo non inferiore a 5.000 euro, spese di manutenzione straordinaria dell’immobile oggetto del mutuo.
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria stanno procedendo agli accertamenti sui redditi degli anni 2006 e 2007 ai fini del redditometro. Sono considerati elementi significativi il possesso di abitazioni ed automobili, nonché la stipula di assicurazioni diverse da quelle sull’utilizzo di veicoli a motore, sulla vita, sugli infortuni e sulle malattie. Oltre alle spese correnti, nel conteggio rilevano anche quelle per l’acquisto di beni di natura durevole (tra le quali, tra l’altro, anche le quote di partecipazione)
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Sono indeducibili tutte le spese e i componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, nonché da prestazioni di servizi ricevute da professionisti domiciliati in tali Stati, salvo prove contrarie da esibire in sede preventiva o di controllo.
    Rispetto alle operazioni, la norma attiene alle spese e agli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle transazioni commerciali realizzate con soggetti black list. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire, in modo stringente, che con la suddetta espressione si intende ricomprendere ogni elemento negativo che derivi da un’operazione intercorsa con un soggetto sito in un Paese della black list, compresi quelli che hanno rilievo in periodi di imposta successivi rispetto a quello in cui la transazione è stata effettuata.
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    Per il 2010 sono agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria quando gli stessi riguardano le parti in comune; è dovuta la ritenuta del 10% a titolo di acconto, che banche e Poste devono operare al momentodel pagamento del bonifico; il regime agevolato dell’Iva al 10% per le prestazioni di servizi relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali diventa permanente; la fruizione della detrazione del 36% sulle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è stata prorogata al 31.12.2012.
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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sarà emanato un provvedimento legislativo per regolamentare la materia dell’abuso del diritto, recependo le sollecitazioni provenienti dagli operatori professionali.

Diritto del lavoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.11.2010, n. 265 il D.L. 12.11.2010, n. 187, recante disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro. Fra le novità si segnala la confisca obbligatoria per gli impianti e i prodotti realizzati aziende incorse in gravi o reiterate violazioni relativamente alla tutela del lavoro, all’igiene sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni.
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Dal 1.01.2011 entrerà in funzione l’Avviso unico di addebito, dotato di valore di titolo esecutivo, mediante il quale l’Inps potenzierà il sistema di riscossione. Gli aspetti operativi sono stati illustrati con il messaggio dell’Istituto n. 28312/2010.
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Dal 24.11.2010, chi riceve una lettera di licenziamento da parte dell’azienda potrà contestarla entro 60 giorni come in precedenza, ma avrà tempo soltanto per i successivi 270 giorni (in precedenza 5 anni) per depositare il ricorso in tribunale, pena l’inefficacia dell’impugnazione. In alternativa al ricorso, il lavoratore potrà chiedere il tentativo di conciliazione al termine del quale, in mancanza di accordo, avrà tempo 60 giorni per riproporre ricorso al giudice.
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L’Inps, con le circolari n. 106 e n. 148/2010, ha illustrato le regole per ottenere le rateazioni previdenziali da parte delle aziende che versano in situazione di difficoltà. Si analizza, fra l’altro, la differenza fra debito in fase amministrativa e debito iscritto a ruolo, precisando che nella prima fattispecie sono compresi sia i debiti ancora non trasferiti a Equitalia da parte dell'Istituto, sia quelli iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento. Relativamente ai debiti iscritti a ruolo, sono tali quelli compresi in una cartella di pagamento notificata al contribuente.
Ciò premesso, il contribuente deve confrontarsi con 2 interlocutori che adottano regole autonome e che entrano in contatto solo nel caso di richiesta di Durc da parte del contribuente medesimo. L’Istituto precisa, inoltre, che non è di ostacolo all’accoglimento della domanda di rateazione in fase amministrativa la presenza di altri debiti già affidati ad Equitalia e notificati al debitore.
 Nel pronunciamento di prassi si comunica, infine, che anche il debito contributivo relativo alle quote dei dipendenti può essere rateizzato; tuttavia, il datore di lavoro evita la denuncia penale solo se con i pagamenti dilazionati risultano versati gli importi riferibili ai dipendenti in data anteriore ai rilievi dell’Inps (circolare n. 148/2010).

Varie
Per snellire l'accesso al conto energia fotovoltaico, dal 1.12.2010 il Gse (Gestore servizi energetici) avvierà la nuova procedura telematica, che consentirà ai titolari di impianti fotovoltaici di beneficiare degli incentivi con minore difficoltà.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che prevede maggiori controlli, sia per strada sia presso le sedi aziendali, che riguarderanno gli esercenti attività di autotrasporto. Il provvedimento trae origine dal recepimento delle direttive europee 2009/4 e 2009/5.
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Dal 9.12.2010 sarà possibile presentare le domande per ottenere i nuovi incentivi per il Sud previsti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Saranno assegnati 500 milioni di euro alle 4 regioni “convergenza” del Mezzogiorno, cioè Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
I progetti d’investimento ammissibili agli aiuti possono riguardare la realizzazione di nuove unità produttive, l’ampliamento, la diversificazione della produzione in nuovi prodotti o servizi aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo di produzione.
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Le stazioni appaltanti è opportuno che adeguino i contratti di appalto, i subappalti e i subcontratti in essere (stipulati prima del 7.09.2010) con l’inserimento della clausola di tracciabilità; è prevista, infatti, la nullità dei contratti non adeguati entro il 7.03.2011. L’applicazione degli obblighi di tracciabilità riguarda anche professionisti e studi professionali; la tracciabilità vale per tutti i subappalti e i subcontratti necessari all’esecuzione dell’appalto, a prescindere dal grado di affidamento o sub affidamento.

CIRCOLARE STUDIO CESARONI N.28/2010

Imposte e Tasse
L’Agenzia delle Entrate procederà alla selezione delle posizioni da sottoporre a verifica mediante l’individuazione di specifici fattori di rischio e di potenziale pericolosità fiscale, passando da contribuenti ad “elevata rischiosità fiscale” fino a soggetti a “minore intensità di rischio”. Nell’ipotesi di identico grado di rischio, i controlli riguarderanno i soggetti che, negli ultimi 4 anni, non sono stati oggetto di verifica.

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Il nuovo redditometro sarà applicato a partire dal periodo d’imposta 2009.
Le movimentazioni dei conti bancari potranno fungere da supporto all’accertamento sintetico, mentre difficilmente potranno costituire una prova valida a favore del contribuente.
Con il nuovo redditometro non rileva più la disponibilità di un determinato bene, ma assumeranno rilevanza le spese del contribuente, ancorché rappresentate da una serie di coefficienti. Sarà tra l’altro necessario tener conto dei beni che appartengono a società ma che, di fatto, sono utilizzati dalle persone fisiche.

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Il professionista non congruo rispetto agli studi di settore non può giustificare il minor reddito asserendo, quali giustificazioni, l’assenza di una famiglia da mantenere e la sussistenza di aiuti economici e di pensione: lo ha precisato la Corte di Cassazione, con la sentenza 5.11.2010, n. 22555.

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L’applicazione pratica della ritenuta del 10% sul 36% per gli interventi di risparmio energetico, introdotta dalla manovra d’estate, non desta particolari preoccupazioni, dal momento che spetta all’Istituto di credito del soggetto che riceve il bonifico porre in essere gli adempimenti del caso.
·    Possono, tuttavia, sussistere delle problematiche qualora venga utilizzato il bonifico e lo stesso non sia richiesto. 
·    È da rilevare, inoltre, che anche il pagamento relativo all’acquisto di un box pertinenzale dalla società che lo ha realizzato è soggetto alla ritenuta del 10%, qualora l’acquirente intenda fruire della detrazione Irpef del 36%.

Diritto del lavoro

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253/2010 i decreti n. 53343 e n. 53344/2010 del Ministero del Lavoro, i quali prevedono, rispettivamente:
incentivi per i datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, aventi almeno 50 anni di età;
agevolazioni per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile.
La riduzione della quota di contribuzione gravante sul datore di lavoro compete per le assunzioni effettuate nel periodo 1.01–31.12.2010.

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Con avviso sottoscritto in data 28.10.2010 dalle parti sociali dell’edilizia si persegue il fine di contrastare il lavoro nero. Al riguardo, per scongiurare una presunzione di non congruità, il datore di lavoro dovrà provare di rispettare valori minimi d'incidenza della manodopera sul costo dell'opera; tali valori sono fissati da specifici indici di congruità, da utilizzare in via sperimentale nel corso del 2011 e a regime dal 2012. Il mancato rispetto dei predetti indici inciderà sul rilascio del modello Durc.

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Con il collegato lavoro il termine per impugnare i licenziamenti individuali sarà fissato a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell’impresa.

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Entro il 16.11.2010 dovrà essere versata la 3^ rata del contributo minimale per artigiani e commercianti. Entro il 30.11.2010, invece, dovrà essere pagato il 2° acconto 2010 sulla quota di reddito eccedente.

Varie
Dal 7.09.2010 la tracciabilità dei flussi finanziari è applicabile per tutti i contratti, subappalti e subcontratti di appalto stipulati successivamente a tale data e per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici. Entro il 7.03.2011, invece, dovranno essere adeguati agli obblighi di tracciabilità i contratti, subappalti ed i subcontratti stipulati prima del 7.09.2010.


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I soggetti non in regola con le disposizioni relative alla normativa Sistri saranno colpiti da sanzioni variabili da 15.000 a 90.000 euro; tuttavia, il Ministero dell’Ambiente ha precisato che, nella prima fase di operatività del sistema, le sanzioni saranno applicate con gradualità e tenendo conto delle difficoltà operative.


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Il registro per opporsi alle telefonate commerciali indesiderate ha trovato il suo regolamento. Con il nuovo sistema, la possibilità di ricevere contatti di telemarketing sarà limitata, poiché devono essere esclusi i soggetti iscritti nella specifica lista prevista. L’abbonato che non vuole ricevere telefonate può chiedere che il proprio numero telefonico sia iscritto nel registro delle opposizioni gratuitamente e con modalità semplificate.